Tar Lazio, Roma, sezione V, 20 giugno 2023, n. 10459
Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 10459 del 20 giugno 2023, ha affermato il principio secondo cui i rifiuti urbani indifferenziati non possono essere trattati in impianti di solo trattamento meccanico, essendo invece necessario il loro trattamento in impianti dotati anche della sezione di trattamento biologico. Ciò, ha ricordato il Tar, anche alla luce del principio espresso dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 15 ottobre 2014, causa C-323/13, secondo il quale la normativa europea impone un obbligo generale di “adeguata selezione” e “stabilizzazione” della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, prima del loro smaltimento in discarica. Tale obbligo è stato poi confermato nella decisione della commissione europea n. 2018/1447, recante le migliori tecniche disponibili (“BAT”) per il trattamento dei rifiuti. In relazione a tali BAT, il Tar ha affermato che il loro recepimento nelle autorizzazioni rilasciate in precedenza doveva avvenire necessariamente entro il termine di quattro anni dalla loro pubblicazione, ossia entro l’ottobre 2022.
Nel caso deciso, l’applicazione di tali principi ha condotto all’accoglimento di un’azione proposta avverso atti della Regione Lazio che – non considerando i vincoli anzidetti – avevano modificato un’autorizzazione integrata ambientale rilasciata a un impianto di trattamento meccanico, incrementando il quantitativo di rifiuti solidi urbani che potevano essere trattati nell’impianto.