Autorità indipendenti: le procedure di selezione del personale sono disciplinate anzitutto dai regolamenti delle Autorità, non dalle norme generali sui concorsi nelle amministrazioni pubbliche

Consiglio di Stato, sezione II, 21 giugno 2023, n. 6079

 

A una procedura per selezionare il personale di un’Autorità indipendente con contratto a tempo determinato si applica anzitutto il regolamento della medesima Autorità. Tanto si desume dalla sentenza n. 6079 del 2023 del Consiglio di Stato, per la quale i principi e le norme generali sulle amministrazioni dello Stato rilevano se sono “logicamente compatibili” con la procedura definita dall’Autorità. Nel caso specifico, la selezione aveva una struttura unitaria – «un esame colloquio integrato da una prova a carattere pratico», senza alcun punteggio minimo per accedere al colloquio – dal che non era prevista la comunicazione degli esiti delle sotto articolazioni di tale prova. La contestazione riguardava la previsione dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994, in base alla quale i punteggi della prova scritta devono essere pubblicati prima di svolgere le prove orali. Secondo la sentenza, questa disposizione è riferibile al caso in cui vi siano due prove effettivamente distinte – prova scritta e prova orale – con un punteggio minimo alla prova scritta per l’ammissione a quella orale. Essa non era dunque applicabile alla procedura disciplinata dall’Autorità.

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