Consiglio di Stato, sezione II, 21 giugno 2023, n. 6079
A una procedura per selezionare il personale di un’Autorità indipendente con contratto a tempo determinato si applica anzitutto il regolamento della medesima Autorità. Tanto si desume dalla sentenza n. 6079 del 2023 del Consiglio di Stato, per la quale i principi e le norme generali sulle amministrazioni dello Stato rilevano se sono “logicamente compatibili” con la procedura definita dall’Autorità. Nel caso specifico, la selezione aveva una struttura unitaria – «un esame colloquio integrato da una prova a carattere pratico», senza alcun punteggio minimo per accedere al colloquio – dal che non era prevista la comunicazione degli esiti delle sotto articolazioni di tale prova. La contestazione riguardava la previsione dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994, in base alla quale i punteggi della prova scritta devono essere pubblicati prima di svolgere le prove orali. Secondo la sentenza, questa disposizione è riferibile al caso in cui vi siano due prove effettivamente distinte – prova scritta e prova orale – con un punteggio minimo alla prova scritta per l’ammissione a quella orale. Essa non era dunque applicabile alla procedura disciplinata dall’Autorità.
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